L’impresa di assicurazione tenuta a fornire prestazioni, che esercita l’assicurazione della protezione giuridica contemporaneamente ad altri rami assicurativi (imprese di assicurazioni multirami) e che non ha affidato la liquidazione di sinistri a un’impresa giuridicamente autonoma, dopo aver ricevuto la notifica di sinistro informa senza indugio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’assicurato sul diritto di scelta di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera b LSA.