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Art. 135

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. In caso di risoluzione anticipata del contratto individuale, l’impresa di assicurazione rimborsa allo stipulante le parti di premi non utilizzate.
  2. Il rimborso avviene direttamente all’assicurato qualora l’impresa di assicurazione abbia assunto tale impegno nel contratto collettivo.

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