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Art. 134

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Il contratto d’assicurazione collettivo e i contratti individuali ad esso legati contengono tutte le disposizioni determinanti sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Essi disciplinano in particolare gli effetti sui rapporti individuali della scadenza, della risoluzione anticipata o di una sospensione del contratto collettivo nonché di un rimborso anticipato del debito residuo e di un cambiamento di proprietà.
  2. Nel contratto d’assicurazione collettivo e nei contratti individuali ad esso legati deve inoltre essere previsto che:
    1. lo stipulante può trasferire all’assicurato al massimo i premi calcolati dall’impresa di assicurazione compresa la tassa di bollo;
    2. lo stipulante può farsi cedere il diritto dell’assicurato a prestazioni d’assicurazione solo fino a concorrenza del rispettivo debito residuo;
    3. le parti di premi non utilizzate secondo l’articolo 135 vengono rimborsate all’assicurato nella misura in cui questi ha versato contributi ai premi non utilizzati;
    4. il debito residuo dell’assicurato è estinto nella misura delle prestazioni dell’impresa di assicurazione allo stipulante.

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