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Art. 111u

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 30f LSA)

  1. L’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione può decidere la dissoluzione di singoli gruppi di rischio.
  2. In caso di dissoluzione di un gruppo di rischio, la parità di trattamento e l’informazione tempestiva degli investitori vanno garantite.
  3. Una volta dissolto il gruppo di rischio, l’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione deve ottenere dall’organo di revisione una conferma dello svolgimento conforme.
  4. Al verificarsi di una situazione di insolvenza, può essere indetta un’assemblea dei creditori o costituito un comitato dei creditori per ciascun segmento patrimoniale.

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