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Art. 110

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 26 LSA)1

  1. Le imprese di assicurazione svizzere possono esporre a bilancio i titoli a interesse fisso, espressi in una valuta determinata e rimborsabili a una data prestabilita o che possono essere ammortizzati, al massimo al valore ottenuto secondo il metodo scientifico o lineare di ammortamento dei costi secondo l’articolo 89. I prodotti strutturati analogamente a titoli a interesse fisso o a combinazioni di strumenti finanziari devono essere messi a bilancio al massimo al valore ottenuto secondo il metodo scientifico o lineare di ammortamento.
  2. Nel caso di certificati di fondi a investitore unico le disposizioni di esecuzione concernenti l’articolazione minima del conto annuale secondo l’articolo 111b capoverso 1 si applicano per analogia alla rappresentazione degli investimenti diretti del patrimonio del fondo.2 2bis. La FINMA può prescrivere l’utilizzo di modelli standardizzati per le informazioni da pubblicare.3
  3. 4
  4. Con l’approvazione della FINMA, le imprese di assicurazione possono stimare secondo le prescrizioni vigenti nei singoli Paesi i titoli riguardanti i campi di attività all’estero.
  5. Gli investimenti che servono alla garanzia dei contratti assicurativi nei rami assicurativi A2, A6.1 e A6.2 devono figurare nel bilancio al valore di mercato.5
  6. Gli strumenti finanziari derivati non scaduti alla chiusura dei conti possono:
    1. essere considerati in modo prudente ai fini della valutazione dei valori di base; o
    2. essere inseriti nel bilancio separatamente. In questo caso, devono essere valutati in modo prudente, ma al massimo al valore di mercato. Per gli strumenti finanziari derivati che non hanno un valore di mercato, la valutazione non deve superare il valore calcolato sulla base di modelli di valutazione riconosciuti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).

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