Torna alla legge

Art. 109

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 25 LSA)

  1. L’impresa di assicurazione deve presentare almeno una volta all’anno alla FINMA un rapporto sulle transazioni con strumenti finanziari derivati. Il rapporto descrive:
    1. sommariamente la strategia seguita dall’impresa di assicurazione nell’impiego dei derivati;
    2. a livello di singoli segmenti patrimoniali, i derivati impiegati, gli scopi del loro impiego e i volumi;
    3. le principali controparti;
    4. il procedimento di costituzione di garanzie e gli accordi contrattuali soggiacenti.
  2. La FINMA emana disposizioni di esecuzione, in particolare in merito al rapporto.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.