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Art. 52i

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. I crediti derivanti da contratti di riassicurazione nei confronti di imprese di riassicurazione sono calcolati in base alle prestazioni assicurative che l’impresa di assicurazione diretta avrebbe dovuto fornire agli assicurati senza riduzione ai sensi degli articoli 52d e 52e .
  2. La FINMA può:
    1. consultare la liquidazione dei sinistri coperti dalle prestazioni ridotte dell’assicurazione diretta e ordinare misure organizzative appropriate, affinché alla liquidazione dei sinistri coperti dalle prestazioni ridotte dell’assicurazione diretta sia durevolmente accordata la dovuta diligenza; o
    2. conferire diritti di consultazione supplementari alle imprese di riassicurazione interessate.

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