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Art. 52j

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:
    1. adempie le disposizioni di cui all’articolo 52b ;
    2. si fonda su una valutazione degli attivi e dei passivi dell’impresa di assicurazione e su una stima prudente della necessità di risanamento, conformemente ai principi della presentazione regolare dei conti;
    3. non pone presumibilmente i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento;
    4. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;
    5. tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.
  2. L’accordo dei proprietari dell’impresa di assicurazione non è necessario.
  3. La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano.

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