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Art. 52h

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Con la disposizione o l’approvazione di misure conformemente agli articoli 52a –52m nei confronti di un’impresa di assicurazione diretta, la FINMA può differire la disdetta dei contratti di riassicurazione o l’esercizio dei diritti di disdetta.
  2. La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.
  3. La FINMA può disporre il differimento per quattro mesi al massimo. Essa ne stabilisce l’inizio e la fine. Se la FINMA ha omologato un piano di risanamento di cui all’articolo 52b , il differimento termina al più tardi due mesi dopo tale omologazione.
  4. Per tutelare gli interessi delle imprese di riassicurazione interessate, durante il differimento la FINMA può conferire a queste ultime diritti di consultazione in merito all’impresa di assicurazione diretta.

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