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Art. 52g

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Con la disposizione o l’approvazione di misure conformemente agli articoli 51a –52m la FINMA può differire:
    1. la disdetta dei contratti e l’esercizio dei diritti di disdetta;
    2. l’esercizio dei diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l’articolo 51b .
  2. La FINMA può disporre il differimento soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.
  3. La FINMA può disporre il differimento per due giorni lavorativi al massimo. Essa ne stabilisce l’inizio e la fine.
  4. Il differimento della disdetta di contratti secondo il presente articolo non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna correnti, in particolare quelli derivanti da operazioni con derivati, prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensionamento di titoli nei confronti di controparti di un’infrastruttura dei mercati finanziari.
  5. Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l’esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:
    1. non sono correlati alle misure; e
    2. sono riconducibili al comportamento dell’impresa di assicurazione che si trova in una procedura di insolvenza o del soggetto giuridico che riprende integralmente o parzialmente i contratti.
  6. Se, alla fine del differimento, le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 correlati alle misure non possono più essere esercitati.

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