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Art. 24

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. La tassa di base ammonta a:
    1. 6000 franchi per impresa di assicurazione;
    2. 3000 franchi per cassa malati sottoposta alla sorveglianza della FINMA secondo la legge del 17 dicembre 20041sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
    3. 100 000 franchi per gruppo assicurativo;
    4. 100 000 franchi per conglomerato assicurativo.2
  2. La FINMA determina ogni anno, sulla base del calcolo dei costi di vigilanza assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati proporzionalmente al volume di premi di ciascun assoggettato, fino a quale importo totale di premi incassati l’assoggettato deve pagare soltanto la tassa di base. Per il calcolo sono determinanti i premi incassati nell’anno che precede l’anno di assoggettamento in base al conto annuale approvato dell’assoggettato.
  3. La tassa di base dei gruppi e dei conglomerati assicurativi è versata dall’impresa che è designata come interlocutrice secondo l’articolo 191 capoverso 3 dell’ordinanza del 9 novembre 20053sulla sorveglianza (OS).

Footnotes

  1. RS 961.01

  2. Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  3. RS 961.011

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