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Art. 23

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. Le direzioni dei fondi, i gestori di patrimoni collettivi e le SICAV autogestite versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e delle dimensioni dell’impresa.
  2. Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo calcolato secondo l’articolo 959b del Codice delle obbligazioni1e le dimensioni dell’impresa, in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. Le dimensioni dell’impresa corrispondono alle spese fisse.2
  3. Le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo. Quest’ultimo corrisponde alla commissione delle banche depositarie.

Footnotes

  1. RS 220

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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