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Art. 25

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di nove decimi dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA1, e in ragione di un decimo dai gruppi e dai conglomerati assicurativi.2 1bis. Le imprese di assicurazione e le casse malati pagano una tassa complementare se i premi incassati superano la somma fissata dalla FINMA secondo l’articolo 24 capoverso 2.3
  2. La tassa complementare dovuta da un’impresa di assicurazione o da una cassa malati è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al volume complessivo dei premi incassati. Il calcolo si basa sul conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
  3. L’importo determinante dei premi incassati corrisponde: a.4 per le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative dirette: 1. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette in Svizzera, previa deduzione dell’affare ceduto, 2. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette che l’impresa stessa esercita all’estero a partire dalla Svizzera (libera prestazione di servizi), previa deduzione dell’affare ceduto, e 3. alle entrate dei premi provenienti dalle attività assicurative dirette esercitate all’estero mediante intermediazione di una succursale all’estero, previa deduzione dell’affare ceduto; b.5 per le imprese di assicurazione svizzere che esercitano attività di riassicurazione: a un quinto delle entrate dei premi provenienti dalle attività di riassicurazione, previa deduzione dell’affare retrocesso; c. per le casse malati: alla metà delle entrate dei premi provenienti dai rami assicurativi sottoposti a vigilanza.
  4. La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero totale delle unità giuridiche con personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o a un conglomerato. La base di calcolo è costituita dalle unità notificate dalle società di audit nell’ambito del rapporto consolidato nell’anno che precede l’anno di assoggettamento.6
  5. È assoggettata alla tassa l’impresa che è designata come interlocutrice secondo l’articolo 191 capoverso 3 dell’OS7.

Footnotes

  1. RS 961.01

  2. Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

  6. Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  7. RS 961.011

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