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Art. 22

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.
  2. La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.

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