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Art. 21

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. La tassa complementare è versata in parti uguali:
    1. dagli investimenti collettivi di capitale svizzeri;
    2. dalle direzioni dei fondi, dai gestori di patrimoni collettivi1, dalle SICAV autogestite e dalle banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.2
  2. La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
    1. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti;
    2. dalle SICAV;
    3. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
    4. dalle SICAF.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 13 cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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