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Art. 20

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. La tassa di base ammonta annualmente a: a. per le direzioni di fondi: 1. 20 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi, 2. 10 000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi, 3. 5000 franchi per direzione di fondo con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi; b. per società di investimento a capitale variabile (SICAV) autogestite: 1. 20 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi, 2. 10 000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi, 3. 5000 franchi per SICAV autogestita con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi; c. 5000 franchi per le SICAV con gestione di terzi, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso (SICAF); d. 5000 franchi per rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri; e.1 600 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale; f.2 … g.3 per gestori di patrimoni collettivi che sottostanno alla vigilanza della FINMA: 1. 20 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi, 2. 10 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi, 3. 5000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi; h. 5000 franchi per le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri.4 1bis. Se una direzione di fondo o un gestore di patrimoni collettivi dispone di un’autorizzazione completiva in quanto trustee, la tassa di base corrisponde alla tassa di base annua di cui al capoverso 1 lettera a o g più 5000 franchi.5
  2. La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
    1. dalle direzioni dei fondi per i fondi di investimento da esse gestiti;
    2. dalle SICAV;
    3. dalle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
    4. dalle SICAF.
  3. La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 della legge del 23 giu. 20066sugli investimenti collettivi di capitale, LICol). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido.
  4. Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni7.8

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

  2. Abrogata dall’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6915).

  5. Introdotto dall’all. n. 9 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  6. RS 951.31

  7. RS 220

  8. Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2012 (RU 2012 6915). Nuovo testo l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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