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Art. 19f

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.
  2. Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
  3. Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni1. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.

Footnotes

  1. RS 220

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