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Art. 2

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

I costi complessivi della FINMA comprendono:

  1. i costi che insorgono direttamente dalle sue attività di vigilanza nei singoli ambiti; e
  2. i costi che essa non può imputare direttamente ad alcun ambito di vigilanza (costi strutturali).

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