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Art. 3

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:
    1. 1 ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);
    2. 2 ambito delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare3(art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);
    3. 4
    4. 5 ambito delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) (art. 15 cpv. 2 lett. aterLFINMA);
    5. 6 ambito delle controparti centrali, dei depositari centrali, dei repertori di dati sulle negoziazioni (art. 15 cpv. 2 lett. aterLFINMA);
    6. 7 ambito delle persone di cui all’articolo 1b della legge dell’8 novembre 19348sulle banche (LBCR);
    7. 9 ambito degli investimenti collettivi di capitale (art. 15 cpv. 2 lett. abise b LFINMA);
    8. ambito delle imprese di assicurazione (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA);
    9. ambito degli intermediari assicurativi non vincolati (art. 15 cpv. 2 lett. c LFINMA);
    10. ambito degli organismi di autodisciplina (art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA);
    11. 10
    12. 11
    13. 12 ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA).
  2. Ripartisce i costi strutturali fra gli ambiti di vigilanza in proporzione ai costi che sono loro direttamente imputati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

  2. Introdotta dal n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

  3. Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 13 cpv. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.

  4. Introdotta dal n. I dell’O del 17 nov. 2010 (RU 2010 5597). Abrogata dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

  5. Introdotta dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

  6. Introdotta dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  7. Introdotta dal n. II 3 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229).

  8. RS 952.0

  9. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  10. Abrogata dall’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  11. Abrogata dall’all. n. 5 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

  12. Introdotta dall’all. 1 n. II 13 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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