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Art. 1

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

La presente ordinanza disciplina:

  1. 1 la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);
  2. la costituzione di riserve da parte della FINMA.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

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