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Art. 13

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. L’assoggettamento inizia con il rilascio dell’autorizzazione, dell’abilitazione o del riconoscimento e termina con la loro revoca o con la liberazione dalla vigilanza.
  2. Se l’assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all’anno contabile, la tassa è dovutapro rata temporis .
  3. Alla fine dell’assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.1

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

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