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Art. 14

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. La FINMA riscuote la tassa di vigilanza in base ai suoi conti per l’anno che precede l’anno di assoggettamento.
  2. Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio per ogni assoggettato.
  3. Se dai conti della FINMA risulta un’eccedenza o un disavanzo, l’importo corrispondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull’anno contabile successivo.

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