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Art. 12

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ad eccezione dell’ambito degli intermediari assicurativi non vincolati.1
  2. La tassa complementare copre i costi, sempreché questi ultimi non siano coperti con il provento della tassa di base.
  3. 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5597).

  2. Abrogato dal n. I dell’O del 25 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1559).

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