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Art. 42c

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:
    1. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 42 capoverso 2;
    2. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.
  2. Se i diritti dei clienti e dei terzi sono tutelati, possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza.
  3. La trasmissione di informazioni di grande importanza secondo l’articolo 29 capoverso 2 va previamente notificata alla FINMA.
  4. La FINMA può riservarsi la via dell’assistenza amministrativa.
  5. Se è necessario per assicurare l’adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione, la pubblicazione o l’inoltro di atti concernenti la relazione di vigilanza.

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