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Art. 42b

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 6 la FINMA può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito sono scambiate informazioni.
  2. Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d’intesa con il DFF.
  3. In caso di partecipazione la FINMA può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
    1. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’adempimento di compiti in relazione con l’elaborazione e l’osservanza di standard di regolamentazione oppure per l’analisi di rischi sistemici;
    2. è garantita la tutela del segreto.
  4. La FINMA concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e della loro eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3.

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