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Art. 13a

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. La FINMA tratta in forma cartacea o in uno o più sistemi d’informazione i dati del suo personale, nonché dei candidati a un impiego, necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge. Può affidare il trattamento di tali dati a un responsabile del trattamento. I dati personali trattati concernono in particolare:1
    1. 2 le procedure di assunzione;
    2. 3 la costituzione, l’esecuzione e la cessazione dei rapporti di lavoro;
    3. la gestione del personale e dei salari;
    4. lo sviluppo del personale;
    5. la valutazione delle prestazioni;
    6. i provvedimenti d’integrazione in caso di malattia e infortunio.
  2. Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del suo personale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione:4
    1. dati relativi alla persona;
    2. dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
    3. dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
    4. dati necessari nel quadro della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
    5. atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
  3. Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
    1. l’architettura, l’organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d’informazione;
    2. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli stessi;
    3. le autorizzazioni al trattamento dei dati;
    4. le categorie di dati di cui al capoverso 2;
    5. la protezione e la sicurezza dei dati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  3. Introdotta dall’all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 96 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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