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Art. 13

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.
  2. L’articolo 6a della legge del 24 marzo 20001sul personale federale si applica per analogia.
  3. La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.
  4. Il consiglio d’amministrazione disciplina mediante ordinanza:
    1. il rapporto di lavoro del personale, in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l’obbligo di fedeltà e la disdetta;
    2. la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza della FINMA.
  5. Esso sottopone per approvazione l’ordinanza al Consiglio federale.

Footnotes

  1. RS 172.220.1

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