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Art. 99

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 69 LICol)

  1. Sono ammessi come investimenti di altri fondi segnatamente:
    1. i valori mobiliari;
    2. le quote di investimenti collettivi di capitale;
    3. gli strumenti del mercato monetario;
    4. i depositi a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi;
    5. i metalli preziosi;
    6. gli strumenti finanziari derivati per i quali fungono da valori di base valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti, valute, metalli preziosi,commodities o simili;
    7. i prodotti strutturati riferiti a valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, valute, metalli preziosi,commodities o simili.
  2. Per altri fondi destinati a investimenti alternativi, la FINMA può ammettere ulteriori investimenti comecommodities , materie prime e i corrispondenti titoli di materie prime.1
  3. Gli investimenti ai sensi dell’articolo 69 capoverso 2 LICol devono essere espressamente menzionati nel regolamento del fondo.
  4. L’articolo 73 capoverso 4 si applica per analogia agli investimenti in quote di investimenti collettivi di capitale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

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