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Art. 100

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 70 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 LICol)

  1. Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:
    1. assumere crediti di entità non superiore al 25 per cento del patrimonio netto del fondo;
    2. 1 costituire in pegno il 60 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
    3. assumere un impegno complessivo del 225 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
    4. effettuare vendite allo scoperto.
  2. Gli altri fondi destinati a investimenti alternativi possono:
    1. assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;
    2. 2 costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
    3. assumere un impegno complessivo del 600 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
    4. effettuare vendite allo scoperto.
  3. Il regolamento del fondo menziona espressamente le limitazioni di investimento. Esso disciplina inoltre il tipo e l’entità delle vendite allo scoperto ammesse.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

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