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Art. 98

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 66 LICol)

La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell’esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:

  1. 1 gli investitori lo esigono in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo all’atto della disdetta;
  2. tutti gli investitori che hanno richiesto il rimborso anticipato possono essere tacitati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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