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Art. 97

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 66 LICol)

  1. L’emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.
  2. La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono almeno:
    1. il numero pianificato di nuove quote da emettere;
    2. il rapporto di opzione pianificato per gli attuali investitori;
    3. il metodo di emissione del diritto di opzione.
  3. I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.

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