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Art. 91a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 63 cpv. 2 e 3 LICol)

  1. Sono considerate persone vicine in particolare:
    1. la direzione del fondo, la SICAV, la banca depositaria e le persone da loro incaricate, segnatamente architetti e imprenditori edili;
    2. i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori della direzione del fondo o della SICAV;
    3. il consiglio di amministrazione e i membri della direzione, nonché i collaboratori della banca depositaria incaricati della sorveglianza dei fondi immobiliari;
    4. la società di audit e i collaboratori incaricati della verifica dei fondi immobiliari;
    5. i periti incaricati delle stime;
    6. le società immobiliari non appartenenti al 100 per cento al fondo immobiliare, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali società immobiliari;
    7. le amministrazioni immobiliari incaricate dell’amministrazione dei valori immobiliari, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali amministrazioni immobiliari;
    8. le persone delle società menzionate nelle lettere a–g che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LICol.
  2. Le persone incaricate secondo il capoverso 1 lettera a non sono considerate persone vicine se si può dimostrare che non hanno o non hanno avuto alcun influsso, né diretto né indiretto, sulla direzione del fondo o sulla SICAV e la direzione del fondo o la SICAV non è prevenuta in altro modo nell’affare in questione

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