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Art. 92

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 64 LICol)

  1. I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intende acquistare devono essere fatti stimare preventivamente.1
  2. Il perito incaricato della stima visita i beni fondiari ai fini della stessa.
  3. In caso di alienazione si può rinunciare a una nuova stima se:
    1. la stima esistente non risale a più di tre mesi; e
    2. le circostanze non sono cambiate sostanzialmente.2
  4. La direzione del fondo e la SICAV devono motivare nei confronti della società di audit un’alienazione inferiore o un acquisto superiore al valore di stima.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

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