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Art. 91

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 61 LICol) Per garantirsi dai rischi di interesse, valuta, credito e mercato sono ammessi strumenti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni relative ai fondi in valori mobiliari (art. 72).

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