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Art. 40

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 26 cpv. 3 lett. k e 78 cpv. 3 LICol)

  1. Con il consenso della banca depositaria e l’approvazione della FINMA, la direzione del fondo può creare, sopprimere o riunire classi di quote. A tale scopo essa tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo o cerchia degli investitori.
  2. I dettagli sono disciplinati nel prospetto. Quest’ultimo deve menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un’altra classe.
  3. La direzione del fondo pubblica negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo e sottostà come tale all’articolo 27 LICol.
  4. L’articolo 112 capoverso 3 lettere a–c si applica per analogia.
  5. 1

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari (RU 2019 4633). Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

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