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Art. 41

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 27 cpv. 2 e 3 LICol)

  1. La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione del rispettivo fondo d’investimento, nella forma prevista dalla LICol, ogni modifica del contratto del fondo.1Nella pubblicazione la direzione del fondo informa gli investitori in modo chiaro e comprensibile in merito alle modifiche del contratto del fondo che sono oggetto dell’esame e dell’accertamento della conformità legale da parte della FINMA.2 1bis. La FINMA può ammettere eccezioni all’obbligo di pubblicazione per le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono di natura esclusivamente formale.3
  2. Il termine di opposizione alla modifica del contratto del fondo inizia a decorrere il giorno dopo la pubblicazione negli organi di pubblicazione.
  3. Nell’approvare la modifica del contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le modifiche delle disposizioni di cui all’articolo 35a capoverso 1 lettere a–g e ne accerta la conformità legale.4
  4. Se nell’approvare un contratto del fondo secondo l’articolo 35a capoverso 3 ha esaminato tutte le disposizioni e ne ha accertato la conformità legale, la FINMA esamina anche per la modifica di tale contratto tutte le disposizioni e ne accerta la conformità legale se il fondo d’investimento è destinato ad essere offerto all’estero e5
  5. La FINMA stabilisce nella sua decisione la data di entrata in vigore della modifica del contratto del fondo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

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