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Art. 39

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 26 cpv. 3 LICol)1

  1. Nel prospetto del fondo d’investimento devono essere designati uno o più organi di pubblicazione in cui le informazioni richieste dalla LICol e dalla presente ordinanza sono messe a disposizione degli investitori.2Quali organi di pubblicazione possono essere designati i media stampati o le piattaforme elettroniche accessibili al pubblico e riconosciute dalla FINMA.3
  2. Negli organi di pubblicazione previsti a tale scopo devono essere pubblicati tutti i fatti soggetti all’obbligo di pubblicazione per i quali agli investitori spetta un diritto di opposizione presso la FINMA, nonché lo scioglimento di un fondo di investimento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

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