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Art. 38

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 26 cpv. 3 LICol)

  1. Agli investitori si possono addebitare:
    1. le spese accessorie forfettarie che insorgono al momento dell’emissione, del riscatto o della permuta di quote per la compravendita degli investimenti;
    2. una commissione per sottoscrizioni, trasformazioni o rimborsi al distributore per coprire le spese legate alla distribuzione.
  2. Il contratto del fondo definisce in modo comprensibile e trasparente le commissioni che possono essere addebitate agli investitori, nonché il loro ammontare e il metodo di calcolo.

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