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Art. 35a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 26 cpv. 3 LICol)

  1. Il contratto del fondo contiene in particolare le seguenti indicazioni:
    1. la designazione del fondo d’investimento nonché la ditta e la sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore di patrimoni collettivi;
    2. la cerchia degli investitori;
    3. la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti agli investimenti;
    4. la suddivisione in comparti;
    5. le classi di quote;
    6. il diritto di disdetta degli investitori;
    7. l’esercizio contabile;
    8. il calcolo del valore netto di inventario e dei prezzi di emissione e di riscatto;
    9. l’utilizzazione dell’utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l’alienazione di beni e di diritti;
    10. il tipo, l’ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori;
    11. la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
    12. gli organi di pubblicazione;
    13. le condizioni di dilazione del rimborso nonché di riscatto coatto;
    14. 1 il luogo dove sono reperibili gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto, il foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi2e i rapporti annuali e semestrali;
    15. l’unità di conto;
    16. la ristrutturazione.
  2. Nell’approvare il contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a–g e ne accerta la conformità legale.
  3. Su domanda della direzione del fondo, nell’approvare un fondo d’investimento contrattuale la FINMA esamina tutte le disposizioni del contratto del fondo e ne accerta la conformità legale se il fondo è destinato ad essere offerto all’estero e il diritto estero lo richiede.3
  4. La FINMA può concretizzare il contenuto del contratto del fondo tenendo conto degli sviluppi internazionali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  2. RS 950.1

  3. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

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