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Art. 36

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 26 cpv. 3 lett. b LICol)

  1. Il contratto del fondo descrive gli investimenti ammessi:
    1. secondo il tipo (diritti di partecipazione, diritti di credito, strumenti finanziari derivati; edifici d’abitazione, immobili a uso commerciale; metalli preziosi; merci di massa ecc.);
    2. per Paesi, gruppi di Paesi, settori o valute.
  2. Nel caso degli altri fondi ai sensi degli articoli 68–71 LICol e dei fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) secondo articolo 118a LICol, esso contiene inoltre indicazioni relative alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti riferiti alla propria caratteristica e valutazione.1
  3. Il contratto del fondo descrive le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

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