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Art. 35

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Il fondo di investimento o il comparto di unumbrella fund deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall’approvazione da parte della FINMA.
  2. Il fondo di investimento o il comparto di unumbrella fund deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.
  3. La FINMA può, su richiesta, prorogare questi termini.
  4. Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3, la direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.

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