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Art. 31a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)

  1. Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono scegliere accuratamente le controparti per operazioni di negoziazione di valori mobiliari e per altre transazioni. Devono assicurare che nell’esecuzione delle operazioni di negoziazione di valori mobiliari e delle altre transazioni sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l’aspetto finanziario, temporale e qualitativo.
  2. Sotto l’aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario devono considerare i costi connessi all’esecuzione del mandato nonché le indennità da parte di terzi.

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