Torna alla legge

Art. 32

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 20 cpv. 1 lett. a, 21 cpv. 3 e 63 LICol)

  1. Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari possono calcolare gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro vicine e che collaborano per conto dell’investimento collettivo di capitale alla progettazione, costruzione, compera o vendita di oggetti edilizi esclusivamente sulla base dei prezzi usuali del ramo.1
  2. Il perito incaricato delle stime verifica il conteggio degli onorari prima della loro liquidazione e fa eventualmente rapporto ai titolari dell’autorizzazione e alla società di audit.
  3. Non possono essere addebitate rimunerazioni per prestazioni di compravendita se gli investimenti immobiliari di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell’autorizzazione o di un titolare a lui vicino.
  4. Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro amministrazione, alla gestione e al personale devono essere computate sulle rimunerazioni alle quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.