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Art. 31

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)

  1. Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari possono acquistare investimenti per proprio conto dagli investimenti collettivi di capitale e alienare a questi ultimi investimenti provenienti dal proprio inventario soltanto a prezzi di mercato.1
  2. Essi devono rinunciare alle indennità che spettano loro in virtù del regolamento del fondo, del contratto di società, del regolamento di investimento o del contratto di gestione patrimoniale per le prestazioni delegate a terzi, sempre che tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi.
  3. Non possono essere addebitati costi se gli investimenti di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell’autorizzazione o a un titolare a lui vicino.
  4. Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che:2
    1. gestiscono direttamente o indirettamente; o
    2. sono gestiti da una società alla quale sono legati da:
    1. una gestione comune, 2. un controllo, o 3. un’importante partecipazione diretta o indiretta.3
  5. Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l’articolo 73 capoverso 4.4
  6. L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capoversi 4 e 5 anche per altri prodotti.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

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