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Art. 16

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 17 LICol)

  1. La procedura semplificata di approvazione può essere applicata soltanto se il regolamento del fondo è conforme a:
    1. un modello che la FINMA ha riconosciuto come standard minimo, quali i modelli di regolamento e di prospetto di un’organizzazione settoriale; oppure
    2. uno standard che la FINMA ha riconosciuto come vincolante nei confronti del singolo titolare dell’autorizzazione.
  2. La FINMA conferma al richiedente il ricevimento della richiesta.
  3. Se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la richiesta, la FINMA può intimarne la presentazione successiva al richiedente.

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