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Art. 17

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 17 LICol)

  1. Gli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati sono considerati approvati alla scadenza dei seguenti termini:
    1. fondi in valori mobiliari, fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: al ricevimento della richiesta;
    2. altri fondi per investimenti alternativi: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta.
  2. La FINMA approva gli investimenti collettivi di capitale aperti rivolti al pubblico al più tardi entro i seguenti termini:
    1. fondi in valori mobiliari: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta;
    2. fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: dopo sei settimane dal ricevimento della richiesta;
    3. altri fondi per investimenti alternativi: dopo otto settimane dal ricevimento della richiesta.
  3. Il termine decorre a partire dal giorno successivo al ricevimento della richiesta.
  4. Se la FINMA esige ulteriori informazioni, il termine è prorogato dal momento dell’intimazione fino a quello del ricevimento delle informazioni da parte della FINMA.

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