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Art. 15

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 16 LICol)

  1. I titolari dell’autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:
    1. 1 il cambiamento delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione;
    2. 2 i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di un’attività ineccepibile da parte delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione, segnatamente l’avvio di un procedimento penale nei loro confronti;
    3. il cambiamento delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ad eccezione degli azionisti della SICAV e degli accomandanti della SAcCol;
    4. i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione delle persone che detengono partecipazioni qualificate, segnatamente l’avvio di procedimenti penali nei loro confronti;
    5. i fatti che pregiudicano una sana e prudente attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione a causa dell’influsso delle persone che detengono partecipazioni qualificate;
    6. i cambiamenti concernenti le garanzie finanziarie (art. 13), in particolare il mancato adempimento delle esigenze minime.
  2. La banca depositaria comunica il cambiamento delle persone dirigenti incaricate dei compiti della banca di deposito (art. 72 cpv. 2 LICol).
  3. Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto e del foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi3.4
  4. I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:5
    1. 6 le misure adottate da un’autorità estera di vigilanza nei confronti degli investimenti collettivi di capitale, segnatamente il ritiro dell’approvazione;
    2. 7 la modifica dei documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 13a ;
    3. 8
  5. La comunicazione deve essere effettuata senza indugio alla FINMA. Quest’ultima constata la conformità alla legge.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  3. RS 950.1

  4. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  5. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  6. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  8. Abrogata dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

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