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Art. 12c

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 14 cpv. 1terLICol)

  1. Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri possono delegare a terzi soltanto compiti che non rientrano nella competenza decisionale dell’organo di gestione o dell’organo dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo.
  2. La delega non deve pregiudicare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale.
  3. L’organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri:
    1. non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l’istruzione, la sorveglianza e il controllo dei rischi dei terzi; o
    2. non dispone dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.

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