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Art. 12b

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 14 cpv. 1terLICol)

  1. Vi è una delega di compiti quando le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.
  2. Sono compiti essenziali:
    1. 1 per una SICAV: i compiti secondo l’articolo 36 LICol;
    2. per un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri: i compiti secondo l’articolo 124 LICol.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

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