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Art. 12d

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 14 cpv. 1terLICol)

  1. Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi degli investitori.
  2. Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:
    1. le competenze e le responsabilità;
    2. eventuali poteri di subdelega;
    3. l’obbligo di rendiconto dei terzi;
    4. i diritti di controllo delle SICAV e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.
  3. Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.
  4. La delega deve essere formulata in modo da consentire alle SICAV o ai rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, ai loro organi di audit interni, alla società di audit e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato.

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